Alterazione del decoro architettonico del condominio: nullità della delibera assembleare non approvata all’unanimità

Alterazione del decoro architettonico del condominio: nullità della delibera assembleare non approvata all’unanimità
20 Dicembre 2021: Alterazione del decoro architettonico del condominio: nullità della delibera assembleare non approvata all’unanimità 20 Dicembre 2021

IL CASO. Il Tribunale di Milano rigettava la domanda cautelare, proposta da alcuni proprietari di unità immobiliari di un condominio, volta a sospendere l’esecutività delle delibere assembleari di approvazione di lavori edili, in gran parte ammortizzabili mediante il ricorso agli incentivi previsti dal d.l. 34/2020 (c.d. decreto rilancio).

In particolare, i lavori approvati riguardavano l’installazione di un cappotto termico e il rifacimento delle facciate del condominio.

I condomini soccombenti proponevano reclamo avverso l’ordinanza di rigetto dell’istanza cautelare, lamentando molteplici di vizi del medesimo provvedimento.

Quanto all’alterazione del decoro architettonico dell’immobile, chiedevano la dichiarazione di nullità delle delibere assembleari per violazione dell’art. 1120 c.c., perché non approvate all’unanimità e censuravano la carenza di motivazione dell’ordinanza di rigetto, nella parte in cui affermava che le modifiche erano funzionali al miglioramento delle condizioni del condominio.

Riguardo al profilo del periculum in mora, i condomini sottolineavano che il ricorso ai benefici di cui al decreto rilancio (c.d. superbonus) era condizionato alle complesse procedure e ai tempi previsti dalla legge, pertanto, se tali condizioni non fossero state rispettare, vi sarebbe stato il rischio di un danno ingente, considerato il valore dei lavori approvati.

LA DECISIONE. Con l’ordinanza del 30.9.2021, il Tribunale di Milano ha accolto il reclamo proposto da parte di alcuni condomini, ritenendolo fondato, considerato che le delibere di approvazione dei lavori di rifacimento delle facciate non erano state approvate all’unanimità.

Nello specifico, il Tribunale ha precisato che gli interventi approvati, pur se migliorativi, avrebbero comportato una modifica radicale delle facciate del condominio, affermando che “l’aspetto estetico che caratterizza le facciate del Condominio (…) e conferisce ad esse la peculiare identità e fisionomia (…), subirà una definitiva compromissione per effetto degli interventi progettati”.

Per tale ragione, il Tribunale ha ritenuto che le delibere aventi ad oggetto i suddetti lavori necessitassero dell’approvazione all’unanimità dei condomini, rientrando tra le innovazioni lesive del decoro architettonico di cui all’ultimo comma dell’art. 1120 c.c., la cui applicazione non è derogata dalle norme dettate dal c.d. decreto rilancio.

Ha, inoltre, riconosciuto la sussistenza del periculum in mora, poiché, se gli interventi di ristrutturazione fossero iniziati e, nel corso del giudizio di merito, le delibere fossero state annullate, il condominio non avrebbe potuto usufruire degli incentivi previsti dal c.d. decreto rilancio, con la conseguenza che i condomini istanti avrebbero patito un danno economico irreparabile.

Pertanto, il Tribunale di Milano ha revocato l’ordinanza di rigetto dell’istanza cautelare e ha sospeso l’esecutività delle delibere assembleari relative ai lavori di rifacimento delle facciate del condominio.

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